Tale istituto non è accessibile dal personale perché è condizionato da un piano di programmazione triennale degli esuberi che non è mai stato avviato.
L’articolo 2209 quiquies del Codice dell’Ordinamento Militare prevede per il personale che ha 53 anni di età la possibilità di presentare istanza di accesso alla posizione dell’Aspettativa per riduzione Quadri che avverrebbe sostanzialmente un anno dopo dalla presentazione della domanda.
Trattasi di una ipotesi di A.R.Q. speciale che al pari di quella ordinaria prevede una posizione di “congelamento” in cui il personale viene posto in aspettativa comunque con la disponibilità all’eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri.
La disciplina legislativa prevede in primo luogo la definizione dei contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, quindi l’accesso a titolo volontario di tali eccedenze presso i ruoli del personale civile dell’amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, stabilendo, ancora, che il personale in eccesso rimanente potrà accedere all’A.R.Q.
Tale istituto a questo punto sarà accessibile a domanda a tutti i militari fino al grado di T.C. , indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, per coloro che sono a non più di sette anni dal limite di età previsto per il proprio ruolo, e d’ufficio, per coloro che si trovano a non più di tre anni dal limite di età.
La posizione di ARQ in argomento permette agli interessati di rimanere in tale status fino al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico ovvero all’accesso in ausiliaria (con diritto all’opzione moltiplicatore) con il c.d scivolo o per limiti di età (aert. 2209 septies comma 3 lettea d c.o.m.).
*Il trattamento economico in ARQ prevede in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all’indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera (art. 1821 c.o.m.). *
Il ricorso è pertanto finalizzato a far avviare il predetto piano e quindi a creare le condizioni per l’accesso all’A.R.Q.
CHI PUO’ ADERIRE
1) I militari in servizio presso: ESERCITO – AERONAUTICA – MARINA (escluso Corpo Capitaneria di Porto)
2) di non essere collocato in congedo prima di un anno dall’adesione al presente ricorso
3) appartenere a uno dei seguenti ruoli: sergenti – graduati – marescialli -ufficiali fino a tenente colonnello –
4) coloro che a partire dal 1° gennaio del 2021 si trovano a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza.
Per il ricorso verrà proposta un’azione processuale veloce che mira ad ottenere una decisione nell’arco di pochi mesi.
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